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      Protezione dei titoli
 

Perché serve una protezione del titolo?
Un titolo serve ad attestare che una persona ha assolto una formazione di base, una formazione postgraduale o un perfezionamento professionale. La sua funzione comprovante deve quindi essere adeguatamente protetta: se un titolo viene rilasciato in base a più formazioni o perfezionamenti non omogenei perde buona parte del suo significato. Questa è anche la ragione per cui il termine «psicologo» è spesso usato impropriamente. Una psicoterapia, ad esempio, implica grosse responsabilità che possono essere assunte solo in presenza di un pertinente attestato. È dunque importante favorire la trasparenza sul mercato delle prestazioni psicologiche, che oggi è caratterizzato da una certa opacità. Si tratta di creare le condizioni che permettano ai pazienti e ai consumatori di distinguere le offerte qualificate da quelle che invece non lo sono. La protezione è forse ancora più importante per gli psicologi non terapeuti, in quanto si tratta di un ambito per il quale il perfezionamento professionale non è obbligatorio.
(Agg.to 15.11.2011)

Chi ha il diritto di portare il titolo di «psicologo»?
La legge sulle professioni psicologiche (LPPsi) introduce una protezione della denominazione per i titolari dei master, delle licenze e dei diplomi in psicologia rilasciati da un’università o da una scuola universitaria svizzera e riconosciuti dalla legge stessa. A partire dal 1° gennaio 2013, queste persone saranno le sole a poter utilizzare il titolo di «psicologo».
(Agg.to 15.11.2011)

Devo convertire la mia licenza in un master per beneficiare del titolo protetto?
Ai sensi della LPPsi, non è necessario convertire la propria licenza o il proprio diploma in un master per poter utilizzare la denominazione di «psicologo». La decisione circa la conversione è dunque lasciata alla libera scelta di ciascuno. La conversione è di competenza della scuola universitaria che ha rilasciato la licenza o il diploma.
(Agg.to 15.11.2011)

Ho studiato all’estero dove ora posso usare la denominazione di «psicologo». Non ne ho il diritto in Svizzera?
Un titolo ottenuto all’estero non ne dà il diritto, a meno che il programma di formazione di base non equivalga a quello di un ciclo di studio master in psicologia presso una scuola universitaria svizzera riconosciuta. Con l’entrata in vigore della LPPsi, le valutazioni in materia spettano alla Commissione delle professioni psicologiche della Confederazione. Il riconoscimento può anche essere concesso in virtù di un accordo concluso con lo Stato in questione su basi di reciprocità. Qualora sussistano differenze rilevanti nella durata o nei contenuti della formazione, possono essere richieste misure di compensazione.
(Agg.to 15.11.2011)

Quali possibilità hanno i titolari di un bachelor?
Se possedete un bachelor in psicologia, non avete il diritto di fare uso scritto della denominazione di «psicologo» a fini professionali. L’aggettivo «psicologico» può invece continuare a essere utilizzato liberamente. La LPPsi non ha, ad esempio, alcun impatto sulla denominazione «consulente psicologico». Il titolo di bachelor in psicologia beneficia comunque di una protezione. Avete quindi il diritto di usare la denominazione «Bachelor of Science in psicologia».
(Agg.to 15.11.2011)

Ciò significa che con un diploma di bachelor non si hanno possibilità sul mercato?
È importante distinguere la protezione della denominazione dalla questione dell’abilitazione professionale. Un bachelor può essere sufficiente come qualifica professionale per gli aspetti psicologici, ad esempio in campi quali la psicologia del lavoro, la psicologia dell’organizzazione o la psicologia del mercato. Gli interessati non possono denominarsi «psicologi», ma nulla osta all’uso dell’appellativo «consulente psicologico d’azienda».
(Agg.to 15.11.2011)

Ho studiato pedagogia della salute e sono socio straordinario della FSP. Possono usare la denominazione «psicologo FSP»?
I soci straordinari della FSP non possono usare la denominazione «psicologo FSP» a prescindere dalla LPPsi. La regola di base è la seguente: con un diploma di scuola universitaria in una disciplina diversa dalla psicologia non sono soddisfatte le condizioni per la protezione del titolo ai sensi della LPPsi. (Agg.to 15.11.2011)

Il mio diploma universitario è sufficiente?
I master e i diplomi in psicologia dell’Università di Scienze applicate Zurigo (ZHAW) e della Scuola universitaria professionale della Svizzera nord-occidentale (FHNW) sono sufficienti. Tutte le altre scuole universitarie non sono riconosciute ai sensi della LPPsi. Certi diplomi possono tuttavia essere convertiti in un titolo riconosciuto, a condizione che i titolari vantino un’adeguata esperienza professionale. Fra questi figurano i diplomi rilasciati dall’IAP all’epoca in cui questa non era ancora stata integrata nella ZHAW. (Agg.to 15.11.2011)
Informazioni in merito: www.fhschweiz.ch

Cosa succede se mi faccio passare per psicologo, anche se non soddisfo i requisiti fissati dalla LPPsi?
Contravvenire alle disposizioni sulla protezione della denominazione professionale configura il reato di abuso di titoli previsto dal diritto penale accessorio. In questi casi la pena è rappresentata da una multa dell’importo massimo di 10 000 franchi. L’azione penale scatta d’ufficio ed è di competenza del Cantone. In altre parole, l’infrazione è perseguita non appena l’amministrazione cantonale viene informata dei fatti, ad esempio attraverso una denuncia. È passibile di pena l’utilizzo abusivo di denominazioni o titoli legalmente protetti in un documento commerciale (anche un sito Internet). Non sono invece punibili le dichiarazioni orali, anche se rivolte direttamente a clienti potenziali. Definirsi «psicologo» davanti a una cerchia di amici non pone alcun problema.
(Agg.to 15.11.2011)

Cosa offre la FSP in materia di protezione del titolo?
C’è ancora molto da fare a livello di informazione e comunicazione affinché tutti sappiano che il titolo di «psicologo» esige imperativamente un master in psicologia o un titolo equivalente. Denominazioni quali «consulente psicologico» o «Bachelor of Science in psicologia» non contribuiscono certo a fare chiarezza sulla qualità delle prestazioni fornite. Se la protezione del titolo è un dato di fatto acquisito, altrettanto non si può dire della protezione della denominazione, non ancora sufficientemente sviluppata. L’appartenenza alla FSP dà diritto di portare il titolo di «psicologo FSP», che rappresenta senza dubbio un importante marchio di qualità supplementare.
(Agg.to 15.11.2011)


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