All’inizio di febbraio CSS ha comunicato alla FSP la propria posizione in merito alla copertura delle prestazioni psicoterapeutiche da parte delle assicurazioni complementari. Tra le altre cose, scrive che continuerà a fatturare le prestazioni psicoterapeutiche attraverso le assicurazioni complementari, ma solo se la psicoterapeuta o lo psicoterapeuta non è autorizzato/a a esercitare a carico dell’AOMS o se la persona autorizzata sia ricusata.
Nel frattempo CSS ha contattato tutte le psicoterapeute e gli psicoterapeuti comunicando loro la propria posizione.
Tale informativa di CSS ha generato una certa confusione e ha sollevato alcuni interrogativi da parte delle psicoterapeute e degli psicoterapeuti, a cui desideriamo rispondere quanto segue:
- CSS parla solo di «prestazioni psicoterapeutiche» e dice in sostanza che, essendo ora inclusa nell’assicurazione di base, la psicoterapia non può più essere coperta dall’assicurazione complementare.
- L’unica possibilità di copertura della psicoterapia da parte delle assicurazioni complementari si verifica nei casi in cui lo/la psicoterapeuta non è autorizzato/a a esercitare a carico dell’AOMS oppure è ricusato/a.
- Quest’analisi di CSS è corretta, sebbene nell’informativa CSS dia l’impressione di riferirsi alla persona che eroga la prestazione e non alla prestazione stessa.
- CSS non fa tuttavia alcuna menzione di prestazioni psicologiche di prevenzione, come la consulenza psicologica, il coaching psicologico o altre prestazioni psicologiche nell’ambito della salute per condizioni non aventi carattere di malattia.
- Secondo la FSP, tali prestazioni psicologiche che esulano dalla psicoterapia prescritta possono essere coperte dalle assicurazioni complementari, indipendentemente dalla specializzazione dello psicologo o della psicologa (dunque anche dello/della psicoterapeuta).
La FSP è in contatto con CSS e con altre compagnie di assicurazioni per fare in modo che queste prestazioni psicologiche rientrino nella copertura delle assicurazioni complementari.