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Fatturazione all’assicurazione per l’invalidità (AI)

L’assicurazione per l’invalidità sostiene i costi delle psicoterapie per pazienti fino al compimento del 20° anno di età se la terapia è direttamente volta all’inserimento nella vita lavorativa o al trattamento delle infermità congenite.
L’Ufficio federale delle assicurazioni sociali (UFAS), responsabile dell’AI, ha pattuito con le associazioni FSP, ASP e SBAP un contratto che disciplina l’assunzione dei costi.
Chi eroga prestazioni di psicoterapia nel settore dell’AI deve aderire alla convenzione tariffale con l’Ufficio federale delle assicurazioni sociali (UFAS) e registrarsi per la fatturazione all’AI.
Legittimati sono terapeute e terapeuti con autorizzazione cantonale all’esercizio della professione e titolo di specializzazione. Per le psicoterapeute e gli psicoterapeuti assistenti la registrazione deve essere effettuata dalla/dal rispettiva/o professionista supervisore.
- Indipendentemente dal fatto che la fatturazione avvenga nel settore AOMS o AI, le psicoterapeute e gli psicoterapeuti assistenti necessitano di un numero GLN per poter essere indicati in fattura come «persona che eroga la prestazione».
- Con l’adeguamento della convenzione sull’AI il 1° aprile 2025 è stato anche introdotto l’obbligo di fatturazione elettronica. Le fatture cartacee non verranno più accettate dagli uffici AI e verranno pertanto respinte.
L’UFAS necessita di diversi dati. Pertanto la FSP ha predisposto un pratico modulo online allo scopo di semplificare al massimo il lavoro, specialmente per le istituzioni che devono registrare un gran numero di psicoterapeute e psicoterapeuti assistenti.
Una volta che sono stati raccolti i dati necessari, la FSP provvede a svolgere tutte le altre operazioni amministrative. Per questo, la FSP applica i seguenti importi amministrativi: